Acquistare un immobile in costruzione o “sulla carta” ha i suoi vantaggi. Il futuro proprietario, oltre a beneficiare di un prezzo più vantaggioso, ha una casa conforme ai criteri più recenti relativi al risparmio energetico e alle norme sanitarie.
D’altra parte, ci sono dei rischi da non sottovalutare in cui l’acquirente, che intende acquistare un immobile in costruzione, può incorrere. Tra questi citiamo, ad esempio, il fallimento del costruttore, la sospensione temporanea del cantiere oppure la non concomitanza tra il progetto su carta e il risultato finale.
Per far fronte a tutti i rischi che si possono presentare la legge predispone delle tutele specifiche. Vi è una specifica normativa di riferimento per l’acquisto della casa in corso di costruzione e si tratta del decreto legislativo n. 122/2004. Può essere applicato solamente nei seguenti casi:
- quando l’oggetto della vendita è un edificio da costruire;
- quando il venditore è un costruttore;
- quando l’acquirente è una persona fisica.
Come possiamo quindi tutelarci?
- la stipula del compromesso tramite notaio. Si deve trattare necessariamente di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata dal notaio e non di semplici scritture private tra le parti. Va allegato il capitolato unitamente agli elaborati del progetto.
- Il rilascio di una fideiussione che copra gli anticipi. Grazie allo strumento della fideiussione, il compratore sarà quindi tutelato dal rischio di insolvenza del costruttore. Questo anche e soprattutto in ragione del fatto che, se non è stata stipulata alcuna fideiussione insieme al contratto preliminare, quest’ultimo può essere considerato nullo dall’acquirente.
- un’altra forma di tutela in favore dell’acquirente riguarda invece la garanzia dai vizi della costruzione. Questa resta in vigore per dieci anni a partire da quando la casa è stata ultimata ed è anch’essa prevista dalla legge. In caso di mancato rilascio da parte del costruttore, l’acquirente può rifiutarsi di concludere il contratto definitivo di compravendita.
- se il costruttore fallisce quando l’edificazione è quasi giunta al termine, venendo a mancare la garanzia, l’acquirente può anche decidere di non tenere fede all’accordo di compravendita e chiedere invece l’intervento del fideiussore al fine di recuperare quanto anticipato.
Informazioni tratte da www.immobiliare.it/news e www.caseitalia.it